La polizza Leasing Singola prevede una garanzia su base "All Risks" ove la portata della medesima è definita dalle esclusioni che riguardano alcune ben definite cause di danno.
Sono assicurabili tutti i beni strumentali, funzionali all'attività svolta dall'azienda. Per beni strumentali si intendono tutti quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere un altro bene o servizio.
Non ci si limita ai soli strumenti produttivi ma, gradualmente, il leasing si è esteso alle necessità collaterali dell'impresa quali mobili ed arredo di uffici, magazzini e negozi. Inoltre viene utilizzata anche per cliniche, laboratori privati di analisi, professionisti (dentisti) per acquisizione di strumenti utili all'attività o professione.
Fra gli enti esclusi si segnalano i natanti (e cose su di essi installate), aeromobili (e cose su di essi installate), autoveicoli, mezzi di trasporto targati e containers nonché quei beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali e cose di natura estetica e promozionale.
La polizza ha la durata pari a quella del contratto di leasing e non prevede il tacito rinnovo. Può essere annullata in caso di riscatto del bene o risoluzione o cessazione del contratto di leasing. La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo.
La polizza si compone di due sezioni specifiche:
- Danni alle cose
- Responsabilità Civile verso Terzi.
Quest'ultima copre esclusivamente la responsabilità civile dell'Assicurato (Istituto di leasing), nella sua qualità di proprietario del bene, anche per quanto riguarda i vizi di costruzione di cui debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore. Naturalmente, in questo caso, l'assicuratore potrà esercitare azione di rivalsa. Resta esclusa la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dall'uso del bene assicurato.