Ecco qualche pratico consiglio su come comportarsi.
In caso di incendio, fenomeno elettrico (con estensione ai danni cagionati ad elettrodomestici, apparecchi mobili elettrici o elettronici, audio ed audio visivi, impianti d'allarme e computer), evento atmosferico (fulmini, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, sovraccarico di neve), fuoriuscita di acqua condotta a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, l'assicurato dovrà darne avviso scritto alla Compagnia di assicurazione o all'intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'assicurato dovrà inoltre:
- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno;
- conservare e custodire i beni rimasti, anche se danneggiati, nonché tracce e residui dell'evento;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni danneggiati e/o distrutti;
- non effettuare alcuna riparazione, ad eccezione di quelle urgenti, prima della visita del perito incaricato dalla Compagnia.
I beni contenuti all'interno dell'abitazione possono essere assicurati secondo due forme:
- "a primo rischio assoluto": forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata (ad esempio: viene assicurato l'intero contenuto indicando nel suo complesso un valore approssimativo che costituirà il limite di massimo risarcimento);
- "a stima accettata": forma di assicurazione in base alla quale, all'atto della stipulazione della polizza, viene indicato il valore di ogni singolo bene contenuto nell'abitazione (ad esempio nel caso in cui occorra assicurare beni di valore artistico o collezioni).
La procedura di indennizzo da parte della Compagnia comporta i seguenti passi:
- nomina di un suo tecnico per la stima dei danni;
- indagine svolta sulle circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- verifica dell'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni rese dall'assicurato e risultanti dalla polizza sottoscritta;
- valutazione della qualità e quantità dei beni assicurati, stimandone il costo di rimpiazzo con altri nuovi, uguali o equivalenti dedotto il valore ricavabile dai residui e tenendo conto del deprezzamento per vetustà e stato di conservazione.
E' bene notare che il procedimento di liquidazione e le modalità di quantificazione del danno avvengono attraverso i seguenti criteri:
- Valore di mercato: prezzo di acquisto o di vendita di un bene individuato in base a quanto pagato o riscosso alla data del sinistro per beni identici, simili o, per lo meno, confrontabili con il bene da stimare. In altre parole, è il valore che con ogni probabilità si realizzerebbe sul mercato.
- Valore di conservazione o di rimpiazzo: basato sui costi di ricostruzione, riproduzione o rimpiazzo decurtati di una percentuale data dall'uso, vetustà, obsolescenza, stato di conservazione.
- Valore di ricostruzione a nuovo (relativo al solo fabbricato): costo di riparazione a nuovo delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive escluso il solo valore dell'area.
Ti consigliamo di scaricare la nostra guida da conservare e tenere con te come promemoria.